Autorizzazione alienazioni di beni culturali

I beni culturali di proprietà pubblica e di persone giuridiche private  senza scopo di lucro possono essere alienati solo dietro autorizzazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale, sulla base di quanto previsto  dagli articoli 55-57 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli enti proprietari devono inoltrare istanza di autorizzazione alla Commissione regionale, presso il Segretariato regionale, indicando contestualmente la destinazione d'uso del bene, il programma delle misure necessarie ad assicurarne la conservazione e le modalità di fruizione pubblica.

Il presidente della Commissione regionale rilascia l'autorizzazione richiesta, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza e sentita la Regione, solo a condizione che la destinazione d'uso assicuri l'idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con la sua qualità culturale.

Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell'atto di alienazione e vengono trascritte, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei registri immobiliari.

L'autorizzazione è richiesta pure in caso di vendita, anche parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime è richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti (Codice, art.56).

Sono inalienabili i beni culturali demaniali indicati nell'art. 54, comma 1, lett. dter) del Codice.

Documentazione correlata

Regolamento di organizzazione del Ministero, art. 39, comma 2, lett. e)

Elenco dei provvedimenti 


 

Settore competente

Settore Tutela