Contributi per interventi di restauro
I proprietari, possessori o detentori di beni culturali che effettuino interventi di restauro e di conservazione possono accedere ai contributi dello Stato sulla base delle modalità previste dagli articoli 31 e 35-38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La fase istruttoria del procedimento è curata dalle competenti soprintendenze (vedi sezione "Tutela/dichiarazione d'interesse culturale" nei siti web delle soprintendenze di settore) che trasmettono poi al Segretariato regionale tutta la documentazione necessaria all'erogazione del contributo.
I contributi in conto capitale vengono erogati, nella misura media del 30% e sino al massimo del 50% della spesa ammessa a contributo. A collaudo concluso, la Soprintendenza trasmette la documentazione necessaria al Segretariato regionale che a sua volta inserisce le varie proposte di finanziamento - elencate sulla base delle date di collaudo o di certificazione degli interventi da parte delle soprintendenze - nella programmazione dei contributi. Quest'ultima viene trasmessa al Ministero entro una data stabilita annualmente dalle circolari ministeriali.
In caso di finanziamento da parte del Ministero e successivamente all'accreditamento dei fondi, il Segretariato regionale dispone con apposito decreto l'erogazione del contributo al beneficiario e provvede alla sua liquidazione.
I contributi in conto interessi possono essere concessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. I due tipi di contributo sono cumulabili. Il Segretariato regionale, ricevuta dalla Soprintendenza la documentazione necessaria, trasmette al Ministero la proposta di finanziamento. In caso di accoglimento, il contributo è liquidato dal Segretariato regionale direttamente all'istituto di credito, secondo modalità da stabilire in un'apposita convenzione.
Per entrambe le forme di contributo l'erogazione del finanziamento è condizionata alla stipula di una convenzione tra il Segretariato regionale ed i proprietari in cui sono concordate le modalità per l'accessibilità al pubblico dei beni restaurati. In caso si tratti di beni immobili la convenzione dovrà essere trascritta, a cura del proprietario, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari. Copia della convenzione viene trasmessa, a cura della Soprintendenza, al Comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" ha sospeso la concessione dei contributi. Pertanto, come impartito dalla circolare ministeriale n. 360/2012, a partire dal 15 agosto 2012, non è più possibile rilasciare le "dichiarazioni di ammissibilità" ai contributi di cui agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali.
Documentazione correlata
Elenco dei contributi erogati anni 2005-2013
Regolamento di organizzazione del Ministero, art. 32, comma 2, lett. c), l)